Le basi normative del welfare aziendale
I riferimenti normativi per il welfare aziendale:
- il testo unico delle imposte sui redditi (tuir) definisce quali servizi di welfare non costituiscono reddito da lavoro dipendente;
- le leggi di bilancio – stabilità (2016, 2017, 2018) regolamentano la modalità̀ di conversione dei premi di produttività in welfare;
- le circolari e le risoluzioni dell’agenzia delle entrate interpretano e definiscono puntualmente le norme presenti nel tuir e nelle leggi di bilancio e stabilità.
Le fonti di finanziamento di un piano di welfare
Il piano di welfare può essere alimentato con contributi di diversa natura, in particolare:
- contributo welfare ccnl: erogazione prevista dal ccnl, obbligatoria per l’azienda e ammontare definito nel ccnl stesso. i ccnl che prevedono contributi obbligatori sono metalmeccanici; metalmeccanici unionmeccanica/confapi; orafi, argentieri e gioiellieri; telecomunicazioni; pubblici esercizi; contratto collettivo provinciale industria conciaria (vi);
- contributo welfare unilaterale: erogazione a discrezione dell’azienda che ne definisce modalità e importo;
- conversione premio di risultato: il dipendente sceglie di destinare il suo premio di risultato per l’acquisto di beni e servizi di welfare. per rendere disponibile questa opzione ai dipendenti è necessario un accordo sindacale con rsu/rsa aziendali, o in loro assenza con i sindacati di categoria, che preveda espressamente la possibilità di convertire il premio su scelta dei lavoratori ed eventuale regolamento attuativo.
L’azienda può decidere di finanziare il suo piano di welfare cumulando anche diverse tipologie di contributo. L’erogazione dei contributi viene gestita attraverso strumenti come piattaforme o voucher welfare.
Categorie dei servizi di welfare (art. 51 e art.100 del tuir)
Gli art. 51 e 100 del tuir indicano quali sono le categorie dei servizi considerati di welfare aziendale ai fini fiscali e che quindi non contribuiscono a formare reddito da lavoro dipendente.
- ricreazione e tempo libero: ingressi cinema e teatri, abbonamenti alla palestra, spa, centri sportivi, impianti sciistici, viaggi, pacchetti esperienze, eventi spettacoli, attività extrascolastiche.
- educazione e istruzione: master, università, corsi di formazione extraprofessionali, corsi di lingua, spese di educazione e di istruzione per i familiari come rette d’iscrizione e frequenza per ogni tipo di scuola, acquisto di libri di testo scolastici, campus estivi, soggiorni e vacanze studio, ludoteche e altri servizi aggiuntivi (per esempio gite d’istruzione e scuolabus).
- servizi di baby sitting e servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (assistenza domiciliare, badanti, assistenza residenziale).
- abbonamenti al trasporto pubblico.
- prestazioni sanitarie (check up, visite specialistiche, odontoiatriche, riabilitazione, counseling e supporto psicologico).
- beni e servizi in natura, buoni spesa per benzina, shopping, e-commerce (entro la soglia dei fringe benefit: 258,23€ all’anno).
- contributi di assistenza sanitaria a enti o a case con fine esclusivamente assistenziale (nessun limite quando il contributo deriva dalla conversione del premio di risultato, negli altri casi fino a 3615,2 € all’anno).
- versamenti integrativi a fondi di previdenza (nessun limite quando il contributo deriva dalla conversione del premio di risultato, negli altri casi fino a 5164,57 € all’anno).
I vantaggi fiscali del welfare aziendale
Per gli importi erogati come welfare aziendale, sono previsti significativi sgravi fiscali e contributivi sia per l’azienda sia per i dipendenti. Requisito essenziale per godere dei benefici fiscali è l’assegnazione dei contributi di welfare alla generalità della popolazione aziendale o a categorie omogenee di dipendenti. Ecco alcuni dei criteri applicabili:
- dipendenti che hanno in comune la sede o l’ufficio dove prestano la loro opera;
- dipendenti che hanno lo stesso livello contrattuale;
- dipendenti con esigenze sociali, personali e organizzative simili.
I vantaggi fiscali variano a seconda della natura del contributo welfare:
- contributi welfare ccnl: per il dipendente non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali e per l’azienda sono costi aziendali deducibili al 100%;
- contributi welfare unilaterali: per il dipendente non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali. per l’azienda sono al 100% deducibili per importi entro la soglia dei fringe benefit (258,23€ all’anno) o quando l’erogazione avviene come adempimento di un obbligo definito in un regolamento aziendale; in assenza del regolamento aziendale è ammessa la deducibilità entro il limite del 5/1000 del costo del lavoro indicato in bilancio;
- conversione del premio di risultato: i vantaggi fiscali sono previsti per i dipendenti con redditi annui inferiori a 80.000€ e per un importo convertito di massimo 3000€ all’anno per dipendente. come per i contributi welfare ccnl, quando il premio di risultato viene convertito in welfare, per l’azienda è prevista la piena deducibilità e per il dipendente gli importi convertiti non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali nel caso di conversione di premio di risultato è inoltre ammessa la possibilità di superare le soglie di deducibilità normalmente previste per la previdenza complementare (€ 5.164,57) e l’assistenza sanitaria integrativa (€ 3.615,20). Per i lavoratori con reddito superiore a € 80.000 annui gli accordi possono prevedere il riconoscimento del premio sotto forma di welfare, con la conseguente attribuzione dei medesimi benefici fiscali previsti per i dipendenti con redditi inferiori a 80.000€ annui, solo nel caso in cui non sia prevista come alternativa la sua conversione monetaria.
(Fonte www.jointly.pro)