Statuto

STATUTO DEL COMITATO

“ Osservatorio sul Welfare Aziendale“

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, FINALITA’ ED ATTIVITA’

ARTICOLO 1

È costituito un Comitato denominato “Osservatorio sul Welfare Aziendale

Il Comitato ha sede in Perugia, Strada Santa Lucia, 56.

Fanno parte del Comitato gli Enti e Soggetti Promotori che saranno ammessi ai sensi del presente Statuto. Le persone fisiche possono essere ammesse in qualità di consulenti gratuiti senza diritto di voto.

Il Comitato è apartitico e non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 2

Finalità del Comitato è promuovere la cultura del Welfare aziendale favorendo la diffusione della conoscenza delle buone pratiche già esistenti e dei loro attori ed incoraggiando l’incontro fra il mondo imprenditoriale e le parti interessate.

Il Comitato intende perseguire tale finalità e tale scopo attraverso la promozione delle seguenti attività:

a) censire le diverse iniziative di welfare aziendale, favorendone la diffusione sul territorio regionale e nazionale;

b) svolgere le funzioni di analisi e studio della condizione e delle problematiche familiari;

c) promuovere iniziative informazione ed incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati di ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze;

d) organizzare, con cadenza almeno annuale, eventi per valorizzare e far conoscere le migliori pratiche realizzate dalle imprese.

Il Comitato si avvarrà nelle attività richiamate di qualsiasi strumento idoneo o anche solo utile alla realizzazione delle proprie finalità statutarie, in particolare:

    • promozione di convegni, seminari e congressi;
    • collaborazione e partecipazione a progetti, iniziative e attività in partenariato o patrocinio con istituzioni pubbliche e private, regionali, nazionali e internazionali.

Il Comitato curerà che i fondi ad esso erogati siano destinati a tali esclusivi fini, secondo i più rigorosi criteri di trasparenza e correttezza.

Per il perseguimento dello scopo il Comitato potrà compiere operazioni mobiliari, finanziarie e bancarie, nonché quelle di altra natura che saranno a tal fine ritenute utili o necessarie.

ARTICOLO 3 

Il Comitato:

    • raccoglie presso enti, associazioni e privati le sovvenzioni necessarie per far fronte alle spese connesse alla promozione e al raggiungimento delle finalità e degli scopi prefissati nell’art. 2 del presente atto;
    • valuta e approva le iniziative proposte dai suoi membri;
    • procede, alla scadenza, alla rielezione dei suoi Organi;

procede alla nomina degli organizzatori delle manifestazioni indette per la promozione delle finalità e degli scopi fissati nell’art. 2 del presente atto.

TITOLO II – RACCOLTA FONDI, PATRIMONIO

ARTICOLO 4

Il Comitato provvede alla raccolta dei fondi necessari per il perseguimento delle finalità e degli scopi di cui al precedente art. 2, nella forma di contributi di Enti pubblici e privati e di sottoscrizioni in genere, pubbliche e private.

Le somme concesse al Comitato non sono ripetibili.

Il Presidente ed il Segretario assumono la gestione dei fondi raccolti e ne sono responsabili personalmente e solidamente della conservazione e della destinazione per il raggiungimento degli scopi e delle finalità fissate nell’art. 2 del presente atto.

Al fine della raccolta dei fondi necessari per lo svolgimento della sua opera, il Comitato potrà avvalersi di qualsiasi strumento idoneo; in ogni caso i proventi di qualsivoglia attività, come pure eventuali sopravvenienze attive d’esercizio, verranno impiegati per il raggiungimento delle finalità e dello scopo prefissati nell’art. 2 del presente atto.

ARTICOLO 5

Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote e contributi dei promotori

b) oblazioni dei sottoscrittori;

c) eredità, donazioni e legati;

d) riserve formate con utili;

e) altre riserve accantonate;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

g) altre entrate compatibili con le finalità del Comitato.

I fondi del Comitato sono impiegati per pagare le spese amministrative e quelle di qualsiasi altra natura quali lo sviluppo, le manifestazioni, le relazioni pubbliche, l’ospitalità, le conferenze, sempre in linea con gli obiettivi del Comitato.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è ripartibile tra i promotori durante la vita del Comitato né all’atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Comitato ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. 

TITOLO III – PROMOTORI

ARTICOLO 6

Il numero dei promotori è illimitato. Possono essere promotori del Comitato gli enti che condividono gli scopi dell’organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato. La qualifica di promotore del comitato è intrasmissibile.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come promotore dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Comitato. In caso di domanda di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. 

All’atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di promotore a partire da quel momento. L’eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l’aspirante promotore potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

ARTICOLO 8

La qualifica di Promotore dà diritto:

– a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;

– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato;

– a godere dell’elettorato attivo e passivo; le persone giuridiche o Enti di diritto accedono alle cariche associative attraverso i

 loro legali rappresentanti o mandatari.

ARTICOLO 9

I promotori sono tenuti:

-all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

– al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Comitato Esecutivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. 

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 10

La qualifica di promotore si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ARTICOLO 11

Le dimissioni da promotore dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del promotore:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato;

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo, dovrà essere ratificato, dalla prima assemblea ordinaria, che sarà convocata.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il promotore interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei promotori; il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del promotore senza necessità di alcuna formalità.

TITOLO IV – ORGANI DEL COMITATO

ARTICOLO 12

Organi del Comitato sono:

a) l’Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Vice Presidente;

d) il Segretario

d) il Consiglio Direttivo;

e) il Collegio dei Revisori dei conti.

ARTICOLO 13

L’Assemblea è composta da tutti i componenti del Comitato, intervenuti all’atto costitutivo ovvero successivamente ammessi secondo quanto disposto dal presente Statuto.

L’Assemblea delibera sulle seguenti materie:

  • Determinazione delle linee generali dell’attività del Comitato;
  • Nomina del Consiglio Direttivo composto da tre o 5 membri come stabilito dall’assemblea

c) nomina, revoca e sostituzione del Presidente, del Vice Presidente Vicario, del Segretario.

d) ammissione di nuovi componenti del Comitato;

e) recesso od esclusione di componenti del Comitato;

f) approvazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo;

g) modifiche del presente Statuto;

h) scioglimento e liquidazione del Comitato, nomina e poteri dei liquidatori;

Hanno diritto di partecipare personalmente, o a mezzo di delega scritta, tutti i componenti del Comitato che, essendo persone giuridiche di diritto pubblico o privato, interverranno a mezzo del legale rappresentante o di suo delegato munito di delega scritta.

L’Assemblea a cui partecipino tutti gli aventi diritto si intende regolarmente costituita anche in assenza di valida convocazione.

Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, direttamente o per delega, i due terzi dei componenti dell’Assemblea; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice.

L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo di lettera, telegramma o e-mail spediti almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della prima e seconda convocazione e degli argomenti all’ordine del giorno.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. 

Il Segretario del Comitato provvede, per ciascuna sessione, alla redazione del verbale assembleare, poi sottoscritto dal medesimo e dal Presidente dell’Assemblea stessa.

ARTICOLO 14

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

Il Presidente ha i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo le cui riunioni presiede.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono ricoperte dal Vice Presidente, sino alla cessazione dell’assenza o dell’impedimento o alla nomina di un nuovo Presidente da parte dell’Assemblea.

Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per tre anni, salvo dimissioni o revoca.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre componenti nominati dall’Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre  anni, salvo dimissioni o revoca.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo di lettera, telegramma o e-mail spediti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della convocazione e degli argomenti all’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni a cui partecipino tutti i componenti sono valide anche in difetto di regolare convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono redatti i verbali a cura del Segretario.

Ai fini del raggiungimento delle finalità e dello scopo prefissati nell’art. 2 del presente atto, il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di un team di esperti in materia previdenziale, di ammortizzatori sociali, di amministrazione locale e di gestione d’impresa al quale conferire incarichi di ricerca, studio ed organizzazione inerenti la fattibilità di specifiche iniziative connesse con gli obiettivi del Comitato.

La composizione del team e la quantificazione di eventuali spettanze per gli incarichi é approvata in sede di riunione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce in sede di riunione se dotarsi di una struttura per il disbrigo delle attività di segreteria amministrativa, di quanto personale dovrà essere composta e di quale forma contrattuale utilizzare per l’impiego di tali risorse.

ARTICOLO 16

Al Consiglio Direttivo, in conformità al presente Statuto ed alle direttive emanate dall’Assemblea, compete:

  • la predisposizione di un piano delle iniziative da realizzare nel breve, medio e lungo periodo al fine del raggiungimento degli scopi e delle finalità indicate all’art. 2 del presente atto;
  • l’amministrazione del patrimonio e la raccolta dei fondi;
  • l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
  • la presentazione all’Assemblea delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e di ogni altro atto utile o necessario per il perseguimento dello scopo e delle finalità del Comitato;
  • la negoziazione di tutti gli atti e contratti, di contenuto patrimoniale e non, necessari od utili per il funzionamento del Comitato e per il perseguimento dello scopo e delle finalità del Comitato;
  • l’attribuzione dei poteri al Presidente ed al Vice Presidente Vicario;
  • l’espletamento di tutte le attività, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie od utili per il perseguimento dello scopo e delle finalità del Comitato.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario a cui assegna specifiche funzioni in seno al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea; l’incarico del Segretario ha durata tre anni, salvo dimissioni o revoca.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, ne redige i verbali, cura la redazione delle scritture contabili e fiscali e la tenuta di tutta la documentazione amministrativa del Comitato.

ARTICOLO 18

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre componenti che provvedono a designare tra loro il presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare l’amministrazione del Comitato, di vigilare sull’osservanza dello Statuto e di certificare la regolare tenuta della contabilità.

I componenti del Collegio hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo delle quali devono essere preavvertiti secondo le modalità di cui all’art. 15.

Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca.

ARTICOLO 19

Il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti svolgono gratuitamente le loro funzioni, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

ARTICOLO 20

Il Comitato potrà adottare Regolamenti interni di funzionamento complementari al presente atto purché non in contrasto con lo stesso.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri effettivi del Comitato.

ARTICOLO 21

L’Assemblea, dietro conforme richiesta del Consiglio Direttivo, ammette nuovi componenti nel Comitato con la maggioranza pari a due terzi.

L’ammissione si perfeziona con l’adesione e l’accettazione del presente Statuto effettuata per iscritto dai richiedenti.

ARTICOLO 22

Il Comitato si scioglie per:

  • raggiungimento o impossibilità dello scopo;
  • recesso od esclusione di più dei due terzi dei suoi componenti non sostituiti da ulteriori adesioni entro il termine di sei mesi;
  • delibera dell’Assemblea.

Lo scioglimento del Comitato dovrà essere deliberato in sede di Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

In caso di scioglimento, il Comitato, sempre in sede di Assemblea e con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, delibererà in ordine alla devoluzione, se in essere, del patrimonio residuo che in nessun modo potrà essere redistribuito fra gli associati.

Tutti i beni del Comitato, che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altra organizzazione operante in identico o analogo settore.

ARTICOLO 23

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento al Codice Civile ed alle norme di legge vigenti in materia.

Movimento per la Vita

Comune di Todi

Elcom System

Management consultant Jontly

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