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Welfare aziendale: quando scatta l’esenzione fiscale

I chiarimenti delle Entrate sull'applicazione dell'esenzione dal reddito dei benefit: i dipendenti ai quali è applicabile il regime fiscale agevolato.

Rispondendo all’interpello n. 10/2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando i benefit concessi ai dipendenti risultano esclusi dalla tassazione in busta paga e non formano oggetto di base imponibile INPS. L’interpello riguardava una società che chiedeva di conoscere il corretto trattamento fiscale di un piano di welfare, il quale prevedeva una serie di servizi destinati a diverse categorie di lavoratori.
In particolare il piano di welfare prevedeva:

  • per la categoria dei “manager” (amministratore unico e direttore di sala), il diritto all’assistenza domiciliare ai familiari anziani e alla frequenza a un corso privato di lingua per i figli;
  • per la categoria degli “addetti alla sala” (cinque, di cui uno lavoratore in somministrazione a tempo determinato e uno stagista extracurriculare, percettore di un’indennità inquadrabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), un servizio di check-up cardiaco presso una struttura sanitaria convenzionata.

Il piano lasciava esclusi gli addetti alla cucina (cinque) e l’addetto alla cassa (uno).

Categorie di dipendenti

La questione era già stata affrontata in passato dalle Entrate, che in questa occasione hanno ribadito che i benefit devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e perseguire specifiche finalità. In sostanza viene confermato il principio secondo il quale perché i benefit riconosciuti da un datore di datore ai propri dipendenti non generino imponibile per questi ultimi è necessario che non siano rivolti ad personam o costituiscano vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

Nel caso esaminato, il piano di welfare prospettato non sembra offrire dei servizi alla generalità dei dipendenti, lasciandone fuori alcuni. In questi casi va verificato, ai fini della non concorrenza dei benefit alla determinazione del reddito di lavoro, se i destinatari costituiscano una “categoria di dipendenti” che, secondo le indicazioni fornite dalle stesse Entrate con la circolare 5/2018, non va intesa solo con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai etc.), ma a tutti i dipendenti di un certo tipo (di un certo livello o di una certa qualifica oppure, ad esempio, tutti i dipendenti del turno di notte), purché tale inquadramento sia sufficiente a impedire la concessione di erogazioni ad personam in esenzione da imposte.

Tornando al caso specifico, l’Agenzia nella risposta chiarisce che per quanto riguarda amministratore della società e direttore di sala l’esenzione non può essere applicabile in quanto i due beneficiari non possono essere considerati categoria omogenea dal punto di vista dell’inquadramento giuridico e contrattuale, nonché per le mansioni svolte. Diverso invece il caso della categoria degli addetti alla sala, che si possono considerare categoria omogenea dal punto di vista contrattuale.

Benefit anche a stagisti e tempo determinato

Le Entrate chiariscono inoltre che il regime fiscale agevolato previsto dall’art. 51 del TUIR trova applicazione anche per lo stagista (titolare di reddito assimilato) e all’addetto alla sala assunto con un contratto di somministrazione a tempo determinato.

(Fonte www.pmi.it)

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