Normative

Premi di produttività 2019, detassazione e decontribuzione: regole e importi

Premi di produttività 2019, come funzionano le regole su detassazione e decontribuzione? Ecco le istruzioni, i limiti e le agevolazioni previste anche in caso di trasformazione in misure di welfare.

Premi di produttività 2019, una panoramica delle regole in vigore sulla detassazione e decontribuzione dei bonus destinati ai dipendenti.

Con la circolare n.5/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni sul tema e ha analizzato l’evoluzione normativa in merito alle agevolazioni sui bonus di produttività.

I lavoratori possono beneficiare della detassazione sui bonus di produzione, erogati in busta paga, mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% su un importo non superiore a 3.000 euro.

Inoltre, in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, è prevista la decontribuzione su una parte del premio, pari ad un massimo di 800 euro.

I premi di produttività possono essere erogati anche sotto forma di benefit di welfare aziendale, come agevolazioni sul trasporto, o addirittura contributi nella forma di voucher o buoni per la benzina o buoni spesa.

Per beneficiare dei bonus sui premi di produzione è tuttavia importante rispettare specifici adempimenti, tra cui il deposito del contratto aziendale o territoriale in modalità telematica entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Proprio in virtù dell’insieme di regole previste, vediamo di seguito tutte le istruzioni per beneficiare dei bonus e delle agevolazioni in materia di detassazione e decontribuzione per i premi di produttività per il 2019.

 

Premi di produttività 2019, detassazione e decontribuzione: regole e importi

I premi di produttività sono un incentivo, dall’ammontare variabile, corrisposto dai datori di lavoro ai propri dipendenti a seguito di aumenti di produzione, redditività, qualità, efficienza o innovazione.

Su queste somme è prevista l’applicazione di una tassazione agevolata con imposta sostitutiva pari al 10% e, in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, è previsto l’esonero parziale dagli obblighi contributivi sia per l’azienda che per il lavoratore.

Per il 2019 restano in vigore le regole disposte prima dal DL n. 50/2017 e successivamente integrate dalla Legge di Bilancio 2018.

Le principali novità riguardano gli importi di premio per i quali è possibile beneficiare dei bonus in materia di detassazione e decontribuzione e la platea di soggetti ammessi al regime fiscale agevolato.

Sono ammessi a beneficiare del regime di favore i lavoratori che nell’anno precedente a quello di percezione del premio hanno percepito reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore a 80.000 euro annui.

L’importo del premio assoggettabile a imposta sostitutiva del 10% e sul quale è possibile beneficiare del bonus di produzione è fissato a 3.000 euro. In caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, tale limite è aumentato a 4.000 euro per i contratti stipulati prima del 24 aprile 2017.

Il DL n. 50/2017 ha sostituito l’aumento dell’importo di premio agevolabile con l’imposta sostitutiva del 10% con un’agevolazione di natura contributiva. Pertanto, per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, e quindi per i contratti che verranno stipulati e depositati dalle aziende nel 2019, è prevista invece la decontribuzione di una parte del premio erogato.

L’agevolazione contributiva sui premi di risultato prevede che:

  • il datore di lavoro può ridurre il carico contributivo a proprio carico del 20% per una quota di premio di risultato non superiore ad 800 euro;
  • il lavoratore non versa su tale importo i contributi a proprio carico.

 

Decontribuzione premi di produttività 2019 e coinvolgimento paritetico

Sulla decontribuzione dei premi di produttività 2019 è intervenuta anche l’INPS con un’apposita circolare esplicativa.

L’agevolazione è stata introdotta in sostituzione dell’aumento a 4.000 euro dell’importo ammesso al bonus fiscale, e prevede come requisito fondamentale il coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

In merito al concetto di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, l’agevolazione sui premi di produzione si applica qualora i contratti collettivi prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento dei dipendenti, attraverso un piano che stabilisca, ad esempio, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive.

Si tratta in sostanza di imprese che prevedano la “partecipazione dal basso” dei dipendenti nelle scelte aziendali: è questo il perimetro entro il quale è possibile fruire della decontribuzione fino ad 800 euro del premio aziendale erogato ai dipendenti.

In merito alla decontribuzione prevista per la quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro sono previste:

  • una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
  • l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
  • la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.

Premi di produttività, requisiti: bonus solo con incremento verificabile

In merito ai requisiti per poter beneficiare del bonus fiscale sui premi di produttività, è bene ricordare che è fondamentale che l’incremento di produzione previsto dai contratti collettivi sia verificabile.

Questo perché tra i requisiti previsti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme erogate a titolo di premio di risultato è necessario verificare che sia stato raggiunto un incremento di produttività o redditività in base a quanto previsto dal contratto collettivo.

La verifica del raggiungimento del risultato previsto per l’erogazione delle retribuzioni premiali dovrà essere effettuata in base al periodo congruo, definito dall’accordo, che potrà essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale.

A ribadirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, che ha sottolineato come il risultato conseguito dall’azienda e che giustifica l’erogazione del premio e l’applicazione dell’imposta sostitutiva agevolata debba essere misurabile rispetto ad un risultato antecedente.

Pertanto nei contratti collettivi per la detassazione dei premi di risultato è necessario che siano stabiliti i criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo.

Premi di produzione 2019 anche come welfare aziendale

L’erogazione dei premi di produzione può avvenire anche nella forma di benefit di welfare aziendale. L’azienda può in pratica convertire il premio in servizi che non sono considerati redditi e che pertanto sono esenti sia dal punto di vista contributivo che fiscale. Il riferimento normativo di riferimento è l’articolo 51 del TUIR al comma 2, 3 e 4.

Anche per convertire i premi in misure di welfare è necessario che ne sia data apposita indicazione all’interno dei contratti o degli accordi collettivi: i lavoratori, singolarmente, non potranno negoziare la conversione del premio in denaro in benefit sotto forma di servizi qualora non sia esplicitamente previsto nei contratti depositati.

In ogni caso, la conversione dei premi di produttività in welfare è abbastanza conveniente sia per l’azienda che per il dipendente, il quale potrà fruire di diversi servizi, tra cui:

  • contributi per l’assistenza sanitaria;
  • contributi alla previdenza complementare;
  • spese per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto messe a disposizione direttamente dal datore di lavoro mediante convenzioni con aziende esterne.

Tutti i casi nel dettaglio sono analizzati nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2018.

Con la Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta l’esenzione fiscale per le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Tali importi non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Il regime fiscale di favore è riconosciuto sia nell’ipotesi in cui il benefit sia erogato dal datore di lavoro volontariamente sia nell’ipotesi in cui sia erogato in esecuzione di disposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale.

Premi di produttività 219: deposito contratti presso l’ITL

Si ricorda, in chiusura, che uno dei requisiti fondamentali per poter beneficiare delle agevolazioni sui premi di produttività è il deposito del contratto o dell’accordo aziendale presso l’ITL (ex DTL) entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione.

L’obiettivo del deposito del contratto è quello di effettuare un monitoraggio delle prassi attuate nelle singole imprese o a livello locale, verificandone la conformità alle norme di legge.

Il deposito dei contratti di secondo livello per i premi di produttività 2019 deve avvenire in modalità telematica, non è così più necessario recarsi presso gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il deposito dovrà essere effettuato accedendo all’apposito servizio messo a disposizione dal Ministero del Lavoro.

(Fonte www.informazionefiscale.it)

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